Lungi dall'essersi esaurite, le vicende giuridiche relative ai tentativi di risvegliare la
Democrazia cristiana offrono una nuova puntata "ambientata", in un certo senso, presso il Tribunale civile di Roma. Il 25 febbraio in cancelleria è stata infatti depositata la sentenza di primo grado - decisa il giorno prima - che fa seguito all'atto di citazione presentato lo scorso anno da
Nino Luciani e
Carlo Leonetti, che si qualificano rispettivamente come segretario politico e segretario amministrativo (nonché legale rappresentante) della Dc, almeno sulla base del percorso di riattivazione del partito da questi ritenuto legittimo. Il giudice
Corrado Bile (della sezione Diritti della persona e immigrazione civile),
lo stesso che a maggio dello scorso anno aveva negato la tutela cautelare a Luciani e Leonetti - richiesta in vista delle elezioni europee e delle altre consultazioni elettorali della primavera del 2024 - con la sentenza n. 2847/2025 ha però respinto le loro domande.
Luciani e Leonetti, in particolare, avevano chiesto che il tribunale accertasse che la Dc da loro guidata era "in continuità giuridica soggettiva con il Partito della Democrazia Cristiana fondato nell’anno 1943" e che, su quella base, aveva titolo per rivendicare la piena ed esclusiva titolarità della denominazione "Democrazia cristiana" e dello scudo crociato, sulla base del "diritto al nome" previsto dall'art. 7 del codice civile; in base a quest'accertamento, secondo gli attori, il giudice avrebbe dovuto ordinare a tutti coloro che erano stati convocati in giudizio di smettere di usare in qualunque occasione il nome e il simbolo della Dc o altri segni identificativi confondibili, prevedendo anche una penale per ogni ulteriore uso indebito di quei segni e condannando, in ogni caso, quei soggetti al risarcimento dei danni già prodotti alla Dc-Luciani. L'elenco dei soggetti che avrebbero dovuto cessare ogni molestia, del resto, era piuttosto lungo: l'Unione dei democratici cristiani e democratici di centro (vale a dire l'Udc), rappresenta dal segretario Lorenzo Cesa e dal segretario amministrativo Regino Brachetti; Maurizio Lupi, quale presidente di Noi moderati (la cui presenza può spiegarsi soltanto in virtù della partecipazione dell'Udc a Noi moderati, inteso non ancora come partito, ma come cartello-federazione di partiti per le elezioni politiche del 2022); Gianfranco Rotondi, in proprio e quale presidente della Democrazia cristiana con Rotondi; varie persone che attualmente si qualificano come segretari politici della "loro" Dc, in particolare Salvatore "Totò" Cuffaro, Antonio Cirillo (nel processo è intervenuta anche la Dc da lui guidata, attraverso il suo segretario amministrativo e legale rappresentante Sabatino Esposito), Angelo Sandri, Franco De Simoni (era stato citato anche il nuovo segretario amministrativo, Mario De Benedittis), Emilio Cugliari (in effetti si qualifica come "presidente facente funzione"), Lupo Rosario Salvatore Migliaccio di San Felice, ma anche Raffaele Cerenza, in qualità di presidente dell'Associazione Iscritti alla Democrazia Cristiana del 1993 (ed ex segretario amministrativo della Dc-De Simoni).
La sentenza
Per Luciani e Leonetti questa causa doveva servire ad "accertare definitivamente l'identità e la continuità politico-storica" (stranamente qui non è stata indicata anche quella giuridica, l'unica che per il diritto abbia valore, ma la si ritrovava in seguito) con la Dc "storica": in quel modo si sarebbe potuta fondare la rivendicazione e tutela (ex artt. 6 e 7 c.c.) verso tutti i soggetti - individuali e collettivi - "che, a decorrere dall'anno 1994 e sino ad oggi, hanno utilizzato illegittimamente la denominazione ed il simbolo del partito fondato da Alcide De Gasperi nel 19 marzo 1943". La continuità sarebbe dovuta discendere dalla nascita di altri partiti - incluso, pare di capire, il Partito popolare italiano, ritenuto soggetto diverso dalla Dc - generata "dal recesso di alcuni soci dalla Democrazia Cristiana, circostanza che non avrebbe dato luogo ad una scomparsa dell'ente dante causa": Leonetti e Luciani sostenevano in particolare che esistesse "un'identità tra i propri iscritti e quelli costituenti l'originario partito nell'anno 1993". Su queste basi, tutti gli accordi stipulati tra soggetti ritenuti "nuovi" e relativi (anche) al nome e al simbolo della Dc - inclusi i c.d. "accordi di Cannes" del 1995 - si sarebbero dovuti ritenere nulli, visto che solo quel partito - mai estinto - avrebbe potuto disporne; allo stesso tempo, l'uso del nome e dello scudo crociato sarebbe avvenuto in violazione delle leggi elettorali che tuttora non ammettono la presentazione di contrassegni "riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti".
Erano di ben altro avviso i soggetti convenuti, a partire dall'Udc: il partito aveva innanzitutto sostenuto che i giudici si erano già espressi in modo definitivo sulle questioni legate alla Dc (a partire dalla nota sentenza della Corte d'appello civile di Roma n. 1305/2009, confermata dalla Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 25999/2010), decidendo che - secondo il riassunto fatto dalla difesa dell'Udc - "tutti gli attuali soggetti che pretendono di accreditarsi nell’opinione pubblica come Partito della Democrazia cristiana, non hanno, in verità, alcuna continuità storico giuridica con tale soggetto", dunque nessuno può agire in suo nome e per suo conto; secondariamente, l'Udc ha rivendicato di aver impiegato lo scudo crociato in tutte le competizioni elettorali dal 2002 in poi, per cui quel simbolo "ha finito per essere, inequivocabilmente, ricondotto dalla coscienza collettiva a tale Partito, insediato da tempo, con una propria rilevante rappresentanza, in Parlamento nazionale ed europeo", Lupi, per parte sua, ha negato qualunque responsabilità circa l'uso del nome e del simbolo della Dc, ricordando l'episodio della lista comune Noi moderati del 2022, ma precisando che "i singoli partiti non abbandonano la loro identità" (per cui aveva chiesto di essere estromesso dal giudizio, auspicando comunque il rigetto delle domande degli attori e la condanna di questi ultimi al risarcimento "da lite temeraria").
Quanto alle "altre Dc", la Democrazia cristiana con Rotondi aveva formulato varie eccezioni in rito (sulla corretta notificazione dell'atto di citazione e sulla corretta rappresentanza dell'associazione guidata da Luciani) e aveva chiesto che fosse chiamato in giudizio il Ppi - ex Dc, quale soggetto che nel 2004 aveva concesso a Rotondi l'uso del nome "Democrazia cristiana", chiedendo piuttosto che fosse inibito alla Dc-Luciani l'uso del nome della Dc, con tanto di condanna al risarcimento del danno. La Dc-Cuffaro aveva ricordato che era
già pendente la causa iniziata 2023 da quel partito davanti al tribunale di Avellino per accertare la continuità giuridica con la Dc "storica" (per cui la nuova causa, a suo dire identica o comunque contenuta in quella precedente, avrebbe dovuto terminare il proprio percorso - ed eventualmente essere riassunta presso il tribunale irpino - o tutt'al più essere sospesa in attesa che il giudizio di Avellino si compisse); in ogni caso, aveva chiesto il rigetto delle domande. Pure De Simoni, ritenendo privi di legittimazione Luciani e Leonetti (qualificati come "espulsi" o non correttamente insediati, o comunque decaduti), aveva chiesto una pronuncia di rigetto; lo stesso aveva fatto Cugliari, che peraltro aveva sottolineato di essere stato "nominato Presidente f.f. della Dc [al posto di Luciani,
ndb] all'Assemblea del 1-2 luglio 2020" e di essere rimasto da allora in carica, rappresentando "regolarmente la Dc in attesa di un regolare Congresso che nessuno è riuscito a svolgere" (il che avrebbe prodotto necessariamente la
prorogatio dell'unico organo che assume la rappresentanza legale dell'associazione, almeno fino alla sua regolare sostituzione).
Quanto alla Dc-Cirillo, essa - oltre a ricordare il giudizio promosso da Cuffaro ad Avellino, chiedendo la cancellazione della nuova causa - aveva contestato la "ricostruzione storica" alla base della rivendicata continuità tra Dc "storica" e Dc-Luciani: a detta dei suoi difensori, "il partito di cui è rappresentante il signor Sabatino Esposito ha ri-attivato gli organi del partito attenendosi in modo puntuale alle prescrizioni dello statuto", per cui è stato chiesto il rigetto delle domande di Luciani e Leonetti, pretendendo allo stesso tempo che si dichiarasse nei confronti delle altre associazioni che la Dc-Cirillo era "l'unica legittimata ad utilizzare simbolo e denominazione" della Democrazia cristiana. Non si sono costituiti, tra gli altri, Sandri, Cerenza e Migliaccio.
Il giudice Bile ha ritenuto di doversi esprimere sulle domande, ritenendo che non ci fosse completa identità di parti tra la causa attribuita a lui e quella trattata presso il tribunale di Avellino (né la causa romana poteva dirsi "contenuta" in quella avellinese): ha sottolineato anzi che "la presenza di più parti finisce per riflettersi sull’oggetto del giudizio, implicando una valutazione complessiva sulla oramai annosa questione inerente alla possibilità di utilizzare denominazioni, contrassegni e simboli che si ricollegano al partito della Democrazia Cristiana da parte di soggetti già da tempo presenti sulla scena politica italiana" (motivo in più, dunque, per decidere la causa e non rinviare la soluzione di dubbi).
Lo stesso giudice, di fronte ai vari tentativi di eccepire che Leonetti e Luciani non fossero legittimati a iniziare l'azione, ha ricordato che "la legittimazione ad agire e a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda sulla prospettazione ovvero sull'allegazione fatta in domanda". Per Bile, insomma, Luciani e Leonetti si sono qualificati rispettivamente segretario politico e amministrativo della "loro" Dc e hanno agito come tali, apportando documenti che confermano quella posizione: riconoscere la legittimazione ad agire, però, non significa in automatico che i due attori siano anche allo stesso tempo figure di vertice della Dc "storica".
Il giudice, infatti, ha ritenuto che le domande dei rappresentanti della Dc-Luciani non dovessero essere accolte. Risulta di un certo interesse che questi, per indicare le norme sulla base delle quali condurre il giudizio, abbia richiamato l'art. 2-bis del "decreto elezioni 2024" - quello che ha messo in chiaro la netta distinzione del diritto elettorale da quello dei marchi (rendendo del tutto ininfluente il deposito di un fregio come marchio ai fini della partecipazione alle elezioni) - insieme alle disposizioni del testo unico per l'elezione della Camera (d.P.R. n. 361/1957) in materia di deposito, ammissibilità ed esame dei contrassegni elettorali.
Per il giudice, il parametro di valutazione va rintracciato nella "volontà di scongiurare il rischio di confusione sugli elementi caratterizzanti le diverse formazioni politiche" e nella "tutela dell’elettorato, quale espressione della sovranità popolare, costituzionalmente riconosciuta". Sul primo punto non ci sono dubbi; lascia più perplessi il secondo, dal momento che l'azione non era stata impostata con riguardo alla partecipazione alle elezioni - fatta salva la contemporanea instaurazione del giudizio cautelare in vista del voto di primavera del 2024 - e non spetta certamente al giudice civile occuparsi di tutela dell'elettorato (almeno non in questo caso).
In ogni caso, il tribunale ha preso atto dell'uso elettorale dello scudo crociato da parte della Dc dal 1948 al 1992 e poi dell'Udc "nel corso di un arco temporale di circa trent'anni, ottenendo un consenso che le ha consentito la presenza in Parlamento". Un periodo di tempo così lungo da non potersi ritenere "irrilevante ai fini di stabilire la consistenza del carattere identitario del simbolo e la relativa spettanza", volendo applicare il principio consolidato (dalla Cassazione) in base al quale "il trascorrere del tempo costituisce già di per sé un elemento idoneo a giustificare un diverso trattamento". Si è trattato di un uso prolungato "del simbolo che ha caratterizzato un partito politico rimasto sostanzialmente inattivo per moltissimi anni": per il giudice, quell'impiego consolidato ha prodotto in capo all'Udc "il formarsi di una identità riconoscibile da parte dell’elettorato che, nel tempo, ha avuto modo di esprimersi con il voto", al punto tale da finire per cambiare il significato del simbolo stesso (dovendosi escludere che lo scudo crociato "abbia mantenuto intatte le proprietà originarie che ne determinavano la riferibilità esclusiva ad una forza politica attiva eminentemente nel secolo scorso").
La sentenza cita il precedente della Cassazione a sezioni unite del 2010, ma per dire che solo allora si è affermato "con certezza che il mutamento di denominazione della Democrazia Cristiana in Partito popolare italiano [...] non fosse avvenuto poiché deliberato in contrasto con le previsioni statutarie"; dal 1994 al 2010, in compenso, "anche l'elettorato è stato esposto al diffuso convincimento di un avvenuto mutamento di denominazione e, dunque, ne ha preso atto, maturando una nuova e diversa consapevolezza circa l'identità delle formazioni politiche in campo e circa la riconducibilità dei segni distintivi a questo o a quel partito". Ovviamente l'Udc è nata ben dopo il 1994, ma ha operato e partecipato alle elezioni per oltre vent'anni: le stesse norme elettorali, nel tutelare l'affidamento dell'elettore verso i partiti presenti in Parlamento, proteggerebbero "un interesse che oggi non può più riconoscersi come radicato in modo prevalente in capo alla Democrazia Cristiana storica", dovendosi riconoscere un "uso tradizionale" (anche) "in capo ad altri che ne hanno fatto uso per anni". Non viene accolto nemmeno l'argomento della maggiore presenza in Parlamento della Dc (1948-1994) rispetto all'Udc (dal 2002, o dal 2006 se si contano le elezioni cui ha direttamente partecipato): occorre infatti "tenere conto del momento storico in cui tale presenza si è manifestata, di quanto accaduto nel tempo e delle conseguenze che l'articolarsi delle vicende ha determinato".
Per il giudice, dunque, senza disconoscere il rispettivo diritto al nome, occorre far prevalere la citata tutela dell'elettorato - che può esplicitarsi anche nel controllo sui simboli, da ricondurre "al principio di libertà di voto tutelato dall’art. 48, comma 2, Cost." - e valutare sulla base della "normale diligenza dell'elettore medio di oggi", ritenuta maggiore rispetto a quella del passato (come ribadito da varie sentenze amministrative), il che fa propendere per un giudizio meno severo sulla confondibilità, ma pur sempre condotto con uno sguardo sintetico e complessivo sul simbolo ("guardando se l’insieme degli elementi grafici essenziali – pur con le variazioni del caso – conservi gli elementi salienti dell'emblema tradizionale"). Su queste basi, "il fatto che ognuna delle parti in giudizio abbia svolto la sua attività politica nel tempo utilizzando, a seconda dei casi e con le relative differenziazioni, simboli, contrassegni e denominazioni riconducibili al partito della Democrazia Cristiana, ha comportato il formarsi ed il consolidarsi di una chiara rappresentazione del panorama politico da parte dell’elettorato". Il che equivale a dire - peraltro in modo non proprio cristallino - che l'uso prolungato da parte dei soggetti politici di nomi e simboli che richiamano la Dc non ha comunque confuso gli elettori, ma non permette nemmeno la rivendicazione di diritti esclusivi su quei nomi e quei segni, specie se si mira a imporre il cambio di denominazioni o emblemi con cui un partito ha operato sulla scena politica. Il che basta, secondo Bile, a respingere le domande della Dc-Luciani, ma anche quelle (speculari) della Dc-Rotondi e della Dc-Cirillo: tra questi soggetti le spese sono state compensate, mentre Luciani e Leonetti sono stati condannati per soccombenza nei confronti degli altri soggetti (Udc, Lupi, Cuffaro, Cirillo come singolo, De Simoni e Cugliari).
Reazioni e commenti
In rete non si sono fatti attendere i commenti di due tra le principali parti di questa causa. Giusto oggi Nino Luciani ha diffuso una sua nota a commento della sentenza, non esattamente gradita:
Il ricorso della Dc al tribunale civile di Roma aveva due obiettivi: a) escludere tutti gli emulatori della Dc storica, e ottenere il riconoscimento della legittimazione del prof. Nino Luciani (ma anche a braccia aperte a tutti quelli che vogliono rientrare in base allo Statuto); b) ri-avere lo scudo crociato (detenuto dalla Udc).
Sulla legittimazione del prof. Luciani, come Segretario Politico della Dc, il giudice ha dato conferma positiva, e lo ha ripetuto una diecina di volte, tanti quanti erano i falsi emulatori, chiamati da me in giudizio. A riguardo del simbolo, invece, il giudice lo ha confermato dato alla Udc (e condannato il prof. Luciani alle spese). Vediamo meglio.
Il giudice è convinto che, tra la Udc e la Dc, il simbolo spetti alla Udc perché lo ha usato da anni, e dunque (per confondibilità) l'elettore potrebbe essere tratto in inganno, se non lo trova nella scheda elettorale della Udc. Se il giudizio di Bile è corretto, la condanna alle spese (su di me, che ho sostenuto il contrario) è giustificata. E non conta nulla che, per la corte d'appello, la Udc non deriva dalla Dc e non ha diritto di usarne il simbolo. Dunque, l'uso prolungato ha creato un diritto. E non conta nulla che, secondo il codice civile, non esista usucapione dei beni immateriali.
Ma noi avevamo fatto un esposto al giudice, ex art. 669-decies del c.p.c., in cui si rilevava (con prove oggettive) che la Udc non aveva, poi, presentato (nelle elezioni europee, 15 giorni dopo) il simbolo scudo crociato (essendo andata con la Lega, senza lo scudo crociato) e che ne aveva taciuto al giudice il 14 maggio 2024 (quasi mentito, in quanto la cosa era già comunicata sui giornali). Dunque era caduto il problema della confondibilità.
Si conclude che la condanna alle spese, su Luciani, resta per aria. E poiché il Giudice ha ignorato (neppure ne fa menzione) l'esposto ex art. 669-decies, siamo costretti ad andare in Corte d'Appello.
Ultimo ma non ultimo. Siccome il simbolo è l'unica cosa rimasta da sistemare, abbiamo preparato alcuni simboli di riserva [...]. E siccome la Dc deve evolvere, io personalmente preferisco De Gasperi al posto dello scudo.
Il testo vergato da Luciani contiene una notizia: quasi di certo la sentenza del tribunale di Roma sarà impugnata e lo stesso Luciani tornerà in corte d'appello, dopo esservi stato tra il 2023 e il 2024 come parte convenuta/appellata (nella causa intentata da Cerenza e De Simoni per cercare di invalidare l'assemblea del febbraio 2017, tentativo non riuscito). Colpisce il riferimento alla conferma della legittimazione di Luciani e Leonetti come segretario politico e amministrativo della Dc "storica": in effetti le parole della sentenza - specie quelle sulle pretese attuali di una forza politica operante nel secolo scorso - paiono compatibili con questa lettura; è altrettanto vero, però, che il dispositivo parla semplicemente di rigetto della domanda, che comprendeva anche la dichiarazione di continuità giuridica tra Dc "storica" e Dc-Luciani (punto sul quale, a dire il vero, nelle motivazioni non c'è proprio nulla).

Sulla questione del simbolo - quella che più lo ha scontentato - Luciani spiega di aver fatto notare come alle elezioni europee il simbolo dell'Udc non sia finito sulle schede e già questo avrebbe fatto venire meno ogni rischio di confusione. Ora, posto che il simbolo dell'Udc era comunque stato depositato al Viminale (e proprio un giudizio di confondibilità aveva portato a escludere il simbolo della Dc), non si capisce perché - superata la fase del procedimento cautelare - il giudice abbia sentito il bisogno di valutare la domanda degli attori attraverso criteri in gran parte dettati per le elezioni, peraltro dopo avere specificato egli stesso che il piano dei segni distintivi è diverso da quello elettorale (ma più in generale quello del diritto civile è diverso da quello elettorale e quest'ultimo non doveva essere considerato da un giudice civile in una fase di cognizione piena). Mentre la difesa di Luciani e Leonetti potrebbe essere impegnata a preparare il ricorso - magari considerando anche questi argomenti - lo stesso Luciani ha elaborato artigianalmente
alcune proposte grafiche per sostituire lo scudo crociato (e che dovrebbero aggiungersi al
"Bianco Fiore - Rosaspina" già proposto in passato). Su quelle proposte ci si permette solo di rilevare che quelle contenenti la croce, proprio perché esterna allo scudo, sarebbero considerate inammissibili per l'impiego di un soggetto religioso.
Se, in coerenza con il passato, non è arrivato nessun commento dall'Udc, si è espresso invece Gianfranco Rotondi con un post pubblicato il 26 febbraio su Facebook:
La sezione 'diritti delle persone' del tribunale di Roma, guidata dal dottor Corrado Bile, ha emesso ieri una sentenza di decisione in merito al giudizio avviato dalla presunta 'Democrazia Cristiana storica', che rivendicava il diritto all'uso del nome e del simbolo della Dc. Il giudice Bile ha rigettato il ricorso, affermando che la vita elettorale della Dc si è conclusa nel 1992, e pertanto i partiti ad essa succeduti vantano autonomi diritti all'uso dei rispettivi simboli e nomi.
Siamo soddisfatti dell’esito del giudizio, e siamo convinti che tali orientamenti saranno riaffermati anche ad Avellino, ove pende un giudizio altrettanto infondato e pretestuoso. Rimaniamo aperti alla possibilità di una intesa che permetta ai democristiani di riconoscersi in un partito che riproponga il nome e il simbolo della Dc, ma questo dipende dalla volontà dei protagonisti, non si può chiedere in tribunale.
Il riferimento di Rotondi a una possibile intesa per riproporre un partito che unisca nome e simbolo della Dc sembra ampiamente debitore di quanto accaduto a metà gennaio ad Avellino, alla prima udienza del processo iniziato da Cuffaro per rivendicare il nome della Dc. Mancando proprio i suoi avvocati, la causa era stata rinviata di sei mesi dalla giudice designata (Paola Beatrice), ma in quell'occasione questa avrebbe invitato a una sorta di conciliazione, suggerendo anche uno strumento giuridico per ottenere quel risultato ("la costituzione di una 'scatola giuridica' nuova, nella quale convergano tutte le associazioni conferendo ad essa le proprie ragioni o aspettative di diritto" aveva spiegato Franco De Luca a Roberta Lanzara di Adnkronos).
Rotondi, in un post del 18 febbraio, aveva spiegato a modo suo quella proposta:
La soluzione giuridica è semplice, limpida: ciascun partito che si sente titolare di diritti sul nome e il simbolo della Dc conferisce questi diritti a un nuovo soggetto unitario. Non importa se i diritti siano reali o presunti, velleitari o consolidati: importa il gesto comune, la rinuncia alla privativa e dunque alla convenienza. Penso di aver fatto il mio dovere: sono stato il primo a mettere a disposizione del progetto il nome della Democrazia cristiana, da me ininterrottamente utilizzato dal 2004, sulla base di una autorizzazione degli eredi aventi diritto del partito storico. Ho fatto un passo indietro, e ne sono orgoglioso. Questo percorso mette tutti di fronte a una precisa responsabilità: accettare la sfida di ritrovarsi, o provare a rinchiudersi nuovamente nel fortino delle convenienze maturate nel trentennio della diaspora, ciascuno assiso sul tronetto che da solo si è fabbricato. Ora è il momento della verità: si vedrà chi ci crede e chi no, chi è pronto a rischiare e chi a lucrare. Sarà un momento bellissimo, perché nessuno di noi potrà nascondersi e finalmente ciascuno assumerà una responsabilità pubblica e riconoscibile. E quel che resta del popolo democristiano non ci farà sconti, c'è da esserne certi.
Chi scrive prende atto della proposta e della almeno potenziale disponibilità di alcune delle parti. Ma si potrà davvero costruire di nuovo la Democrazia cristiana mettendo tutti d'accordo? Sinceramente è lecito dubitarne. Nessuna intenzione ovviamente di "gufare" per guastare il progetto, si augura sempre il meglio, ma è sufficiente guardare a cos'è accaduto finora per nutrire seri dubbi sulla possibilità che questo nuovo tentativo riesca.
Da una parte, è facile notare che nel corso del tempo sono spuntati periodicamente nuovi soggetti che si ritenevano legittimi continuatori della Dc, in virtù di ricostruzioni diverse o di percorsi in parte da rifare: è sufficiente che uno o più soggetti - già noti o non ancora emersi - non accettino di partecipare al progetto comune e dicano con forza "la vera Dc sono io" per rischiare di aprire nuove pagine giudiziarie. Dall'altra parte, anche nella poco probabile ipotesi in tutti i partiti e gruppi politici potenzialmente interessati all'operazione accettassero di prendervi parte, si aprirebbe subito il problema del futuro di quel partito chiamato Democrazia cristiana e distinto dallo scudo crociato: un futuro fatto anche (se non innanzitutto) di persone, di ruoli e di numeri. Rotondi ha ricordato di aver messo a disposizione il nome della Dc a lui concesso in uso nel 2004; considerando però che lo scudo crociato attualmente è utilizzato anche dall'Udc, rappresentata in entrambi i rami del Parlamento (Lorenzo Cesa alla Camera, Antonio De Poli al Senato), si potrebbe realisticamente pensare che quel partito accetterebbe di partecipare al progetto politico comune senza assumerne la guida? E, al contrario, i gruppi democristiani più o meno piccoli, dopo essersi scagliati per anni contro le "rendite di posizione" di chi aveva nel frattempo ottenuto candidature e seggi usando il nome della Dc o lo scudo crociato e contestandoli agli altri, sarebbero disposti ad accettare un nuovo soggetto politico guidato di fatto dall'Udc? Questi dubbi, come si diceva, sono più che legittimi, ma la realtà potrebbe riservare sorprese: se ci saranno, ovviamente, verranno raccontate. E la storia dello scudo crociato, dentro o fuori dai tribunali, continuerà.